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L’Associazione "Amici di Bologna ODV" è Ente del Terzo Settore iscritta con n. 47536 del 9/9/2022 al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S) (già iscritta nel Registro del Volontariato con atto n. 13367 del 12/1/2007 - Onlus ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460 – e nel Registro del Volontariato per il Terzo Settore presso la Regione Emilia Romagna al n°2713 dal 14/06/2019).

Statuto

Art. 1) Costituzione, denominazione e sede – durata E’ costituita in Bologna l’Associazione ”Amici di Bologna ODV ”, senza fini di lucro, apolitica e apartitica con sede in Bologna Via San Simone n. 5. L’Associazione è Ente del Terzo Settore (ETS), denominazione che potrà essere utilizzata solo dopo l’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2) Scopi e finalità L’Associazione esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità' civiche, solidaristiche e di utilità' sociale riconducibili alle attività di interesse generale individuate dal Decreto Legislativo del 03/07/2017 n.117 (c.d. Codice del Terzo Settore - CTS), art. 5 comma 1 e, in via prevalente, all’attività di cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.

Ispirandosi ai principi di solidarietà umana, l’Associazione si prefigge come scopo quello di sostenere e aiutare bambini e adolescenti in stato di disagio, povertà e abbandono, con attività dirette “sul campo” e “a distanza”.

In particolare, per realizzare lo scopo prefisso, l’Associazione si propone:

- di promuovere la costruzione di centri di accoglienza e di strutture in grado di dare, sia da un punto di vista dei bisogni fisici (cibo, vestiti, ecc.), sia da un punto di vista psicologico/psicopedagogico, un sostegno a bambini e adolescenti in stato di disagio, povertà e abbandono;

- di favorire la ricerca e la gestione di volontari e porli in grado di prestare la loro opera all’interno dei centri di accoglienza e di analoghe strutture;

- di favorire la sensibilizzazione al tema dell’assistenza a bambini e adolescenti in stato di disagio, povertà e abbandono attraverso seminari, convegni, mostre, realizzazione di documentazione (fotografica, video, ecc.) e di materiale divulgativo;

- di instaurare rapporti di cooperazione con organizzazioni o associazioni nazionali o internazionali che abbiano gli stessi scopi dell’Associazione;

- di gestire ogni altra attività direttamente o indirettamente funzionale alla realizzazione degli scopi dell’Associazione, secondo i criteri e i limiti stabiliti a norma dell’art. 6 del Decreto Legislativo del 03/07/2017 n.117.

 

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive documentate effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e dalla legge. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio. E’ vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle direttamente connesse, e che rechino danno all’Associazione o al suo interno.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

E’ fatto obbligo di impiegare le risorse associative e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3) Risorse economiche L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per il raggiungimento delle proprie finalità da:

  1. quote associative,
  2. contributi privati,
  3. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati solo aldi specifiche e documentate attività e progetti,
  4. donazione e lasciti testamentari,
  5. erogazioni liberali,
  6. rimborsi derivanti da convenzioni,
  7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di marzo dell’anno successivo.

Art. 4) Membri dell’Associazione Il numero degli aderenti è illimitato e non inferiore a sette.

Gli appartenenti all’Associazione si distinguono in:

- soci fondatori

- soci ordinari

- soci onorari

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione. Sono soci ordinari coloro che a tale titolo sono ammessi all’Associazione su delibera del Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari coloro che a tale titolo sono ammessi all’Associazione su delibera del Consiglio Direttivo, per particolari meriti acquisiti nel campo sociale.

Art. 5) Criteri di ammissione ed esclusione dei soci L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati e viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati solo dopo il versamento della quota associativa stabilita e deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde:

  1. per recesso,
  2. per mancato versamento della quota associativa annuale, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito,
  3. per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione,
  4. per persistenti violazioni degli obblighi statutari,
  5. per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’Associazione.
  6.  

    L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

    Il recesso da parte dei soci, deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione, almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

    Il socio receduto, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. La quota associativa è intrasmissibile.

     

    Art. 6) Doveri e diritti degli associati I soci sono obbligati:

    1. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioniadottate dagli organi associativi,
    2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione,
    3. a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo,

    d) a prestare la loro opera, se richiesto, a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

    I soci hanno diritto a:

    a) partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione,

    b) partecipare all’Assemblea con diritto di voto, solo se iscritti dal almeno tre mesi nel Libro degli associati;

    c) accedere alle cariche associative;

    d) prendere visione dei libri sociali, di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

    Art. 7) Organi dell’Associazione Sono organi dell’Associazione:

    1. l’Assemblea dei soci;
    2. Il Consiglio Direttivo;
    3. Il Presidente;
    4. L’Organo di Controllo (nominato solo al superamento dei limiti di legge).

    Art. 8) L’Assemblea L’assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ciascun associato ha un voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da altro socio, con delega scritta e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 24 del Codice del Terzo Settore. Ogni socio può rappresentare altri associati nel numero stabilito al sopracitato articolo del CTS.

    L’Assemblea:

    1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
    2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    3. approva il bilancio;
    4. delibera sulla responsabilità' dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità' nei loro confronti;
    5. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
    6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    7. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
    8. approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
    9. può eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo;
    10. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

    L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno i due terzi dei membri del Consiglio Direttivo, o un decimo dei soci, ne ravvisino l’opportunità.

    L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

    L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega, tutti i soci e l’intero Coonsiglio Direttivo.

    L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno della prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

    Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

    Art. 9) Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, nominati dall’Assemblea dei soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l’atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci.

    Nel caso in cui, per dimissioni od altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall’incarico, subentra il primo dei non eletti in sede di elezione del Consiglio Direttivo: il neo eletto rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

    Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, se non vi ha provveduto l’Assemblea dei soci. Il Consiglio può nominare un Vice Presidente e un Segretario.

    Al Consiglio Direttivo spetta di:

    a ) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea,

    b ) predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale,

    c ) mantenere aggiornati i libri contabili dell’Associazione,

    d ) deliberare sulle domande di nuove adesioni,

    e ) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci,

    f) stabilisce l’entità della quota associativa annuale,

    g) delibera l’esclusione dei soci dall’Associazione.

    In caso di superamento dei limiti di cui all’art 14 comma 1 del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

    In caso di superamento dei limiti di cui all’art 14 comma 2 del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117, il Consiglio Direttivo deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

    Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o dal membro più anziano.

    Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, se nominato, lo ritenga opportuno, o quando almeno due terzi dei componenti ne faccia richiesta, e comunque una volta all’anno. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

    Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno tre giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipa l’intero Consiglio Direttivo.

    I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e da chi ha svolto le funzioni di segretario, vengono conservati agli atti.

    Art. 10) Il Presidente Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l’Assemblea dei soci.

    Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Se nominato, in caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

    Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza, ne assume i poteri, chiedendo allo stesso ratifica dei provvedimenti adottati, nell’adunanza immediatamente successiva.

    ART. 11) Organo di controllo L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

    ART. 12) Revisione legale dei conti Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

    ART. 13) Divieto di distribuzione degli utili L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

    Art. 14) Gratuità delle cariche associative Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per i soci di cui al precedente art. 2.

    Art. 15) Norma finale In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, dopo aver chiuso il bilancio e saldato eventuali creditori.

    Art. 16) Rinvio Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al codice civile, al Codice del Terzo Settore e sue successive modifiche o integrazioni, e a tutte le altre norme di legge vigenti in materia.

     

logoamSostegno a distanza Amici di Bologna aderisce alle "Linee Guida per il Sostegno a Distanza di minori e giovani" del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Opera nel rispetto dei principi indicati nelle Linee Guida garantendo ai sostenitori e ai beneficiari trasparenza e qualità nei progetto, informazioni chiare e complete sul contributo versato a sostegno dei bambini e della loro comunità di appartenenza. Amici di Bologna è presente con una propria pagina nell'Elenco delle Organizzazioni SAD istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.Link: Ministero, ForumSad, Citta' Metropolitana, Ufficio Regionale R.U.N.T.S.

Amici di Bologna Odv - Via S. Simone 5 - 40126 - Bologna (BO) Italia
Tel +39 051 226427 | EFax. +39 051 4686008 | Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Web: www.amicidibologna.it

Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2023 - Sito web realizzato da 123LabCm - Siti Web e Grafiche a Bologna